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Diritto di famiglia

Lo Studio Legale Gaiani è specializzato nel diritto di famiglia, settore che richiede una particolare sensibilità ed esperienza, requisiti questi imprescindibili per offrire al cliente una assistenza valida e qualificata al fine di coadiuvarlo nella risoluzione concreta di problematiche e conflitti sorti in ambito familiare.

In particolare i servizi offerti dallo studio sono:

  • Separazioni
  • Regolamentazione di separazioni tra conviventi
  • Interdizione ed inabilitazione
  • Riconoscimento filiazione naturale
  • Unioni civili e contratti di convivenza
  • Divorzi
  • Tutela minorile
  • Amministrazione di sostegno
  • Disconoscimento di paternità

Separazioni

La separazione coniugale comporta, per così dire, un “allentamento” del vincolo coniugale, dato dal fatto che i coniugi vengono autorizzati dal Giudice a vivere separati senza l’obbligo di fedeltà reciproca, nel rispetto di precise regole dettate per ogni specifica situazione. Il vincolo coniugale continua ad esistere sino a quando non intervenga una sentenza di divorzio. Il procedimento di separazione può essere consensuale quando i coniugi si accordino sulle condizioni di separazione, oppure giudiziale quando l’impossibilità di addivenire ad un accordo condiviso renda necessaria una pronuncia da parte del Tribunale. La prassi seguita dallo studio legale prevede sempre un tentativo preliminare di giungere ad un accordo  consensuale e ciò in quanto vi sono molteplici vantaggi.

Infatti mediante l’accordo consensuale è possibile introdurre nell’ambito dell’accordo la disciplina di situazioni che, diversamente, non verrebbero contemplate nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale.

Non solo, ma la separazione consensuale  richiede minor tempo e quindi minori esborsi per il cliente e conseguentemente - cosa non trascurabile - meno stress e quindi sarà in grado di comportare una maggiore soddisfazione in generale.

Qualora i coniugi siano già d’accordo sulle condizioni di separazione e non vi sono cause ostative ad affidarsi ad un unico avvocato (ad esempio non esiste una particolare conflittualità tale da impedire un dialogo e confronto) potranno separarsi consensualmente mediante l’assistenza di un unico avvocato, riducendo ancor di più i costi legali e tempistiche.

Quando invece la strada consensuale non sia praticabile per l’eccessiva conflittualità dei coniugi o per altre cause, si ricorrerà al rito contenzioso attraverso il quale i coniugi rimetteranno al Tribunale la decisione in ordine alla separazione. In questo caso il procedimento seguirà i tempi processuali e si concluderà con una sentenza vera e propria.

Divorzio

Grazie alla legge sul divorzio breve, (legge n. 55/2015) che ha modificato la legge n. 898/1970, è stato finalmente introdotto in Italia il divorzio breve che consente di sciogliere il vincolo matrimoniale dopo poco tempo dall’avvenuta separazione.

Infatti, mentre prima erano necessari tre anni dall’avvenuta separazione, ora il termine si riduce a sei mesi se i coniugi si sono separati consensualmente oppure un anno in caso di separazione contenziosa (termine che decorre dalla data di udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente).Analogamente al procedimento di separazione, anche il procedimento di divorzio potrà essere consensuale o giudiziale.

Inoltre grazie alla riforma Cartabia, entrata in vigore a partire dal 28.02.2023, è ora possibile presentare un unico ricorso cumulativo contenente sia la domanda di separazione, sia la domanda di divorzio. Ciò non significa che i requisiti per poter ottenere il divorzio vengano meno. Qualora si opti per il ricorso cumulativo sarà pertanto necessario attendere sempre il termine di sei mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione (ovvero 1 anno in caso di separazione contenziosa) e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. All’esito di tale periodo i coniugi - già separati - dovranno ripresentarsi in Tribunale e confermare o meno le condizioni divorzili già presentate.

Convivenza more uxorio

Anche in assenza di un vincolo coniugale, quando la relazione more uxorio giunge al termine e non vi possibilità di una riconciliazione, è possibile per i conviventi rivolgersi al Tribunale per disciplinare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, ove ve ne siano, piuttosto che dirimere tra loro, grazie all’ausilio di un avvocato, le questioni patrimoniali e sciogliere eventuali comunioni immobiliari o mobiliari (immobili in comproprietà, conti correnti, ect).

Analogamente al procedimento di separazione anche le coppie di fatto potranno ricorrere ad una via consensuale quando le parti trovino un accordo sulle condizioni di “separazione”, mentre in caso di disaccordo si dovrà ricorrere alla via contenziosa.

Consulenza e Preventivi

Per fissare un appuntamento o richiedere un preventivo, chiamare il numero 02.61.52.670, oppure scrivere una mail all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., indicando in maniera chiara l'argomento di vostro interesse.