La separazione coniugale comporta, per così dire, un “allentamento” del vincolo coniugale, dato dal fatto che i coniugi vengono autorizzati dal Giudice a vivere separati senza l’obbligo di fedeltà reciproca, nel rispetto di precise regole dettate per ogni specifica situazione. Il vincolo coniugale continua ad esistere sino a quando non intervenga una sentenza di divorzio. Il procedimento di separazione può essere consensuale quando i coniugi si accordino sulle condizioni di separazione, oppure giudiziale quando l’impossibilità di addivenire ad un accordo condiviso renda necessaria una pronuncia da parte del Tribunale.
La prassi seguita dallo studio legale prevede sempre un tentativo preliminare di giungere ad un accordo consensuale e ciò in quanto vi sono molteplici vantaggi.
Infatti mediante l’accordo consensuale è possibile introdurre nell’ambito dell’accordo la disciplina di situazioni che, diversamente, non verrebbero contemplate nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale.
Non solo, ma la separazione consensuale richiede minor tempo e quindi minori esborsi per il cliente e conseguentemente - cosa non trascurabile - meno stress e quindi sarà in grado di comportare una maggiore soddisfazione in generale.
Qualora i coniugi siano già d’accordo sulle condizioni di separazione e non vi sono cause ostative ad affidarsi ad un unico avvocato (ad esempio non esiste una particolare conflittualità tale da impedire un dialogo e confronto) potranno separarsi consensualmente mediante l’assistenza di un unico avvocato, riducendo ancor di più i costi legali e tempistiche.
Quando invece la strada consensuale non sia praticabile per l’eccessiva conflittualità dei coniugi o per altre cause, si ricorrerà al rito contenzioso attraverso il quale i coniugi rimetteranno al Tribunale la decisione in ordine alla separazione. In questo caso il procedimento seguirà i tempi processuali e si concluderà con una sentenza vera e propria.