La Cassazione Sez. Lavoro, con ordinanza n. 28627/2025, interviene su un tema di grande rilievo pratico: la spettanza dell’Assegno familiare INPS nei casi in cui il minore non risieda con i genitori, ma viva stabilmente con un ascendente.
Il caso trae origine dal ricorso del INPS contro la decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto all’assegno familiare ad una nonna – convivente con il nipote – poiché né la madre, né il padre erano in grado di provvedere economicamente al mantenimento del minore.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’INPS, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera convivenza del minore con l’ascendente non è sufficiente, ma è necessario che quest’ultimo provveda in modo continuativo e prevalente al suo mantenimento.
L’ordinanza rappresenta un utile riferimento per i casi in cui gli ascendenti o altri familiari conviventi assumano in via esclusiva o prevalente il carico economico di un minore, poiché i genitori per vari motivi (gravi patologie, disinteresse, etc) non sono in grado di provvedervi.
In tali ipotesi è possibile far valere il diritto alla percezione degli assegni INPS, purché venga dimostrata la convivenza stabile e il sostegno economico reale offerto dal familiare in questione.