29 July 2025

Patti pre-divorzili: verso un riconoscimento giurisprudenziale sempre più stabile.

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito la piena validità degli accordi stipulati tra coniugi in previsione dell’eventuale fallimento del matrimonio, riconoscendone la natura di contratti atipici con condizione sospensiva lecita.

Nel caso esaminato, i coniugi avevano sottoscritto una scrittura privata nel 2011, ben otto anni prima della separazione, con cui il marito si impegnava a corrispondere alla moglie una somma di denaro in caso di crisi coniugale, a fronte di un contributo economico da lei fornito durante il matrimonio per il pagamento del mutuo, l’acquisto di mobili e altre spese familiari. In cambio, la moglie rinunciava a specifici beni mobili (imbarcazione, conto corrente, ect).

La Cassazione ha valorizzato l’autonomia privata dei coniugi, in continuità con i precedenti orientamenti, affermando che tali patti non interferiscono né con i doveri inderogabili coniugali ex artt. 143 e 160 c.c., né con la disciplina pubblicistica della crisi familiare.

La S.C. ha chiarito che «in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la rapporto matrimoniale».

Qualora invece il contratto riguardi rapporti personali e patrimoniali relativi ai figli minori, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse del minore e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale dei figli.

La separazione nell'accordo pre-divorzile viene qualificata come evento condizionale, e non come causa genetica del contratto, circostanza che esclude l’applicabilità dell’art. 1355 c.c. sulla nullità della condizione meramente potestativa.

Particolarmente interessante è l’attenzione riservata dalla Corte al bilanciamento tra libertà negoziale e tutela dei diritti indisponibili: il riconoscimento di una obbligazione pecuniaria a favore del coniuge economicamente più debole è ammesso, purché non si configuri come surrettizia rinuncia all’assegno divorzile o accordo in frode alla legge.

Con questa pronuncia, la Cassazione rafforza la possibilità per i coniugi di prefigurare e regolamentare con anticipo gli effetti patrimoniali della crisi matrimoniale, senza dover attendere necessariamente la fase giudiziale.

Una strada che potrebbe trovare crescente applicazione nella pratica, soprattutto in un contesto in cui la negoziazione assistita e il ricorso a strumenti alternativi di soluzione delle controversie familiari sono sempre più valorizzati.

 

Studio legale avv. Elisa Gaiani
Via Po 13 - 20032 - Cormano (MI)
Tel/Fax: 02.61.52.670
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.IVA 08475060961
Informativa Privacy - Cookie Policy
powered by cdlab