Il 10 giugno 2025 sono state siglate dalla Corte D’Appello di Milano, sezione famiglia, di concerto con la nona sezione civile del Tribunale di Milano, con il COA di Milano e con l’osservatorio sulla giustizia civile di Milano, le nuove linee guida per la gestione delle spese straordinarie relative ai figli minori, maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità, nei procedimenti di separazione e divorzio.
Il protocollo introduce importanti aggiornamenti rispetto alla prassi precedente, definendo con maggiore chiarezza le spese comprese nell’assegno di mantenimento e quelle che ne restano escluse e intervenendo altresì sulle modalità di anticipo e rimborso.
Viene dunque specificato che sono ricomprese nell’assegno di mantenimento periodico: il vitto, il concorso alle spese di casa, (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali e di gestione dell’immobile, comprese quelle per la pulizia) l’abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
La vera novità riguarda l’inserimento di nuove tipologie di spese extra assegno, da dividere secondo l'accordo o secondo la statuizione giudiziale.
In particolare nell’ambito delle spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, a quelle già preesistenti si aggiungono le seguenti spese:
- cure dentistiche presso istituti privati in casi di emergenza
- trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista eseguiti anche privatamente in casi di urgenza
- spese per integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/specialista
Nell’ambito delle spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo saranno da dividere secondo le rispettive quote anche le seguenti ulteriori spese:
-spese per corsi di specializzazioni, master e corsi post-universitari presso strutture pubbliche
- fondo cassa richiesto dal rappresentante di classe
- la mensa scolastica
Nell’ambito delle spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo vengono ora ricomprese anche le spese della baby sitter sino alla conclusione della scuola media, se funzionali con le esigenze di lavoro dei genitori.
Tra le spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono ora ricomprese:
-le spese per il supporto psicologico anche private
-le spese per l’acquisto e funzionamento di cellulare, tablet e pc
- spese per le trasferte sportive in caso di attività agonistica
Figli con disabilità:
Per i figli riconosciuti disabili ai sensi del D.lgs. 62/2024, viene confermata l’esenzione dall’obbligo di accordo per tutte le spese documentate relative a cura, riabilitazione, supporti educativi, sportivi e tecnologici, incluse le modifiche a veicoli e l’uso di cani guida.
Regole procedurali per il rimborso:
Per le spese di importo superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi contribuiranno direttamente secondo la percentuale stabilita, senza che uno dei due genitori debba anticipare la spesa per l’intero.
Restano ferme le pregresse modalità per le spese che non superino il 10% del reddito.
Studio legale avv. Elisa Gaiani
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