Con ordinanza n.7123/2025 del 17 marzo 2025, la Suprema Corte chiarisce ancora una volta i criteri che devono guidare il giudice di merito nell’attribuzione di un assegno di mantenimento in sede di separazione.
Nello specifico la Corte è stata investita del caso di una coppia di coniugi, lei casalinga e lui imprenditore a Cortina D’Ampezzo, con due figli. Il ricorso veniva proposto dal marito avverso la decisione della Corte D’Appello di Venezia che poneva a suo carico un assegno di mantenimento dei due figli, di 16 e 18 anni, di 800 euro ciascuno e un assegno di mantenimento della moglie di 500 euro mensili.
Il marito lamentava l’erronea qualificazione delle elargizioni familiari che la Corte d'Appello avrebbe indebitamente considerato come "reddito" del ricorrente e la mancanza di una motivazione logica e fondata in merito alla valutazione del patrimonio e delle disponibilità economiche del ricorrente, che sarebbero state sovrastimate o duplicate.
Il ricorrente lamenta inoltre che non sia stato accertato se la moglie fosse incolpevolmente priva di occupazione, condizione necessaria per legittimare l’assegno.
Ebbene la Corte chiarisce che ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso
La stessa valutazione deve essere compiuta con riferimento alle condizioni di vita di ciascuno dei coniugi successive alla separazione.
Quanto alla posizione della moglie, la Corte evidenzia che nel caso di specie l’assegno di mantenimento di 500 euro era ritenuto congruo per garantire alla donna nell’immediato lo stesso tenore di vita, considerato che la stessa durante il matrimonio non aveva mai lavorato, non disponeva di beni immobili ed aveva un' età che non le consentiva un utile inserimento nel mondo lavorativo, con una retribuzione piena capace di soddisfare i bisogni essenziali, seppure in presenza di una capacità lavorativa che avrebbe potuto essere messa a frutto perlomeno a livello stagionale in una realtà come quella ampezzana.
In particolare la Corte precisa che il Giudice di merito aveva tenuto conto, in una prospettiva concreta, che nella realtà ampezzana la maggior parte delle attività presenti hanno un andamento stagionale e quindi le professionalità richieste sono quelle legate all'attività alberghiera (camerieri, cuochi, barman, facchini) oppure all'attività commerciale che rendono particolarmente complicato per una donna di circa 50 anni, per di più affetta da serie patologie tumorali, l'inserimento nel mercato del lavoro.
Anche per quanto riguarda il quantum dell'assegno in favore dei figli, sancito in 800 euro, la Corte ha giustificato la misura, in considerazione del fatto che il menage familiare era improntato senz'altro al benessere e dunque l’assegno appariva congruo in un contesto socio-economico dove i costi per vitto, istruzione, abbigliamento, sport, intrattenimento sono più elevati dei livelli medi nazionali.
L'ordinanza n. 7123/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un ulteriore tassello nella definizione dei criteri per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, sottolineando l'importanza del tenore di vita matrimoniale e delle condizioni economiche delle parti.
La decisione invita a una valutazione attenta e concreta delle circostanze del caso, al fine di garantire un equilibrio tra le esigenze dei coniugi e il principio di equità.
Studio legale avv. Elisa Gaiani
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