La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 21.03.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui escludono le persone non coniugate dall'accesso all'adozione internazionale. La questione è stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, che ha evidenziato come l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale non sia idonea a garantire il miglior interesse del minore, violando così il diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Con questa pronuncia “dirompente” la Corte Costituzionale ha sancito la possibilità anche per i single di accedere all'adozione internazionale di minori in stato di abbandono, sottolineando l'importanza di valutare caso per caso l'idoneità all'adozione, indipendentemente dallo stato civile del richiedente.
La Corte ha voluto superare una visione rigidamente tradizionale della famiglia, riconoscendo che anche un genitore single può offrire al minore un ambiente amorevole e stabile.
La pronuncia si inserisce in un contesto sociale in cui le richieste di adozione vanno via via diminuendo e dunque in tale contesto la Corte ha ritenuto irragionevole la disparità di trattamento tra persone coniugate e non coniugate nell’accesso all’adozione internazionale, in quanto il criterio dello stato civile non è di per sé sufficiente a garantire che un minore riceva un’educazione e una protezione adeguate. L’idoneità di una persona ad adottare deve essere valutata caso per caso dal giudice.
Il legislatore dovrà quindi riformulare la normativa in modo da consentire anche alle persone singole di accedere all’adozione internazionale, purché siano ritenute idonee dai servizi sociali e dal tribunale competente.