La legge ci dice che nel caso in cui i genitori non trovino l’accordo sulla scelta dell’istituto scolastico dei figli, tale scelta verrà rimessa al Tribunale competente che, su impulso di uno o di entrambi dei genitori, dovrà valutare le richieste dell’uno e dell’altro e decidere quale di esse sia più corrispondente al preminente interesse del minore.
Ma quale criterio dovrà seguire il Giudice nella scelta dell’istituto scolastico? Si pensi ad esempio al caso in cui un genitore prediliga un istituto pubblico e l’altro un istituto privato religioso.
Ebbene con una recente pronuncia (ordinanza 13570/2024) la Corte di Cassazione ha sancito che la laicità dello Stato non può assurgere a criterio assoluto per prediligere la scelta della scuola pubblica. Bisogna, infatti, valutare caso per caso quale sia la soluzione che in concreto rappresenti meglio l’interesse del minore, tale da consentirgli una crescita sana ed equilibrata.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, dunque, è stato ritenuto più corrispondente all’interesse del minore la prosecuzione del percorso scolastico presso l’istituto religioso già frequentato in precedenza dal bambino. Tale scelta, infatti, garantiva al minore maggiore stabilità, specie nel periodo post-separazione dei genitori, e gli consentiva di mantenere i propri punti di riferimento, avendo il bambino coltivato in quell’istituto buone relazioni con gli insegnanti e varie amicizie.
Gli ermellini hanno dunque respinto la tesi paterna, secondo cui tale scelta avrebbe, invece, potuto indirizzare il minore verso una religione, in contrasto con il principio di laicità statale.
La Cassazione ricorda poi che anche la CEDU (sentenza n. 54032/22) ha affermato che alcune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione, se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.