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07 September 2023

Alienazione parentale e affido esclusivo

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione interviene in un grave caso di alienazione parentale ad opera di una madre, revocandole l’affido dei figli alla luce del grave abuso da questa perpetrato ai danni di un figlio al quale aveva impedito la relazione con il padre e con il fratello maggiore.

In particolare la donna, che aveva accusato l’ex marito di maltrattamenti nei suoi confronti e non aveva accettato il collocamento dei suoi due figli presso il padre, aveva di fatto impedito al proprio figlio minore di vivere con il padre, trattenendolo presso di sé e troncando così la relazione del figlio con il padre e con il fratello maggiore, attuando quindi non solo una vera e propria alienazione parentale verso il padre, ma anche una disgregazione del nucleo familiare composto dai due fratelli.

La donna veniva condannata dal Tribunale a pagare una sanzione di 30 euro per ogni giorno in cui non si atteneva al provvedimento del Giudice omettendo di portare il figlio dal padre, ma ciò non bastava a fermarla ed anzi faceva perdere le sue tracce così incorrendo nei reati di sottrazione di minore e mancata esecuzione di un ordine giudiziale.

Rintracciata dalle forze dell’ordine la donna consegnava infine il figlio al padre, il quale otteneva dal Tribunale l’affido esclusivo dei figli.  

Tale decisione veniva impugnata dalla donna e sul punto è intervenuta la Suprema Corte che, con l'ordinanza n. 23333/2023, ribadisce il principio secondo cui in materia di affidamento dei figli di minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire ai figli.
Inoltre la Suprema Corte ribadisce che l’affido condiviso dei figli, che costituisce la regola generale, potrà essere revocato qualora tale regime risulti pregiudizievole per l’interesse del minore e per addivenire a tale soluzione non basterà una valutazione circa l’idoneità del genitore affidatario, ma dovrà essere anche valutata e giudicata l’inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza dell’altro genitore.