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07 September 2023

Separazione e divorzio con un unico procedimento, arriva a Milano la prima sentenza.

Come ormai noto separazione e divorzio con un unico procedimento è diventata una possibilità.
Il Tribunale di Milano, nona sezione civile, ha pubblicato lo scorso 9 maggio la prima sentenza di separazione (cui seguirà quella di  cessazione degli effetti civili del matrimonio) in applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma Cartabia ed in particolare l’art. 473 bis 49 c.p.c. che prevede la possibilità di cumulare le due domande (separazione e divorzio) in un unico ricorso.
In particolare dopo la pronuncia di separazione i coniugi dovranno comunicare al Tribunale, decorsi 6 mesi, che non vi è stata riconciliazione (la qual cosa impedirebbe la pronuncia divorzile) e quindi la loro volontà di ottenere la sentenza di divorzio alle condizioni già indicate nel ricorso.
Solo in caso di nuove e sopravvenute circostanze, avvenute nei 6 mesi successivi alla separazione, un coniuge potrà opporsi alla pronuncia del divorzio alle condizioni già indicate nel ricorso, che quindi non vengono più ritenute adeguate.
A quel punto le possibilità saranno due: o i coniugi comunicheranno al Tribunale le nuove condizioni che essi avranno concordato medio tempore, oppure il Tribunale rigetterà il ricorso ed i coniugi dovranno riproporre un nuovo ricorso di divorzio contenzioso (oppure consensuale nel caso si riesca a trovare un nuovo accordo più in là). 
Tale procedura, sicuramente consigliabile per tutte quelle coppie dove non vi sia eccessiva litigiosità e neppure situazioni patrimoniali particolarmente complesse ovvero condizioni relative ai figli tali da suggerire l’attesa di un periodo di “assestamento” successivo alla separazione più lungo prima di procedere col divorzio, consentirà sicuramente un notevole risparmio di tempo e di risorse economiche.
Tuttavia, molte sono le circostanze che nei sei mesi successivi alla separazione possono cambiare.    Il tipico esempio è il mancato rispetto delle condizioni afferenti il diritto di visita dei figli da parte del genitore non collocatario.    In tal caso (che non accade poi così di rado) il coniuge collocatario potrebbe pretendere un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in forza del fatto che questi trascorrono più tempo con lui rispetto a quello preventivato all'epoca del deposito del ricorso. 
Si pensi poi all'ipotesi in cui sopraggiungano nuovi compagni che, anche involontariamente, creino ulteriori tensioni o interferiscano in quell'equilibrio che così faticosamente era stato raggiunto dai coniugi.
In casi di questo tipo, qualora non si trovi l'accordo e dunque il Tribunale si veda costretto a rigettare la domanda di divorzio, i coniugi avrebbero investito risorse e tempo per procedere con un ricorso volto ad ottenere due pronunce, per poi dover ricominciare da capo per ottenere la pronuncia divorzile.
Certamente si tratta di ipotesi residuali, ma se c'è una cosa che un avvocato ben sa, è che tutto può succedere!
Sicuramente la possibilità di ottenere con un procedimento unico entrambe le pronunce (separazione e divorzio) è allettante, ma attenzione perchè non sempre è anche la scelta più conveniente.
E' sempre bene dunque affidarsi ad un professionista di comprovata esperienza nel diritto di famiglia il quale, con la sua sensibilità ed esperienza, sarà sicuramente in grado di valutare caso per caso se sia meglio procedere per una strada piuttosto che per un'altra. 
 
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