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07 September 2023

Le novità introdotte dalla riforma Cartabia nei procedimenti in materia di famiglia dal 1 marzo

Molte sono le novità introdotte dalla riforma Cartabia nell’ottica di accelerare i processi in materia di famiglia e introdurre una nuova disciplina unitaria che possa ovviare alla frammentarietà dei diversi procedimenti che tuttora sono disciplinati da norme diverse (si pensi al caso più evidente della separazione prima disciplinata dagli artt. 706 e seguenti del codice di procedura civile e il divorzio disciplinato invece dalla L. 898/1970).
 
Esisterà un unico rito in materia di separazione, divorzio, provvedimenti di affido e mantenimento di figli di coppie non coniugate ed in generale tutti i procedimenti sulle persone, minori e famiglia saranno disciplinati dai nuovi articoli 473 bis e seguenti  del codice di procedura civile (introdotti nel nuovo titolo IV bis, libro II del codice di procedura civile).
 
Volendo riassumere per sommi capi le novità principali, esse consisteranno in:
  • introduzione di un unico rito per tutti i procedimenti consensuali (separazione, divorzio, affido e mantenimento figli di conviventi, modifiche della separazione, etc)
  • nei procedimenti di separazione e divorzio viene abbandonato il rito bi-fasico  innanzi al Presidente e al Giudice istruttore. Ora tutto il procedimento si svolgerà dinanzi al Giudice relatore, ad eccezione della pronuncia della sentenza che, come prima, verrà rimessa al collegio.
  • Il rito unico si concluderà con una sentenza (anche in quei procedimenti, ad esempio le separazioni consensuali, che prima erano definite con decreto di omologa)
  • Possibilità per le parti di rinunciare alla prima udienza di comparizione personale, mediante espressa richiesta nel ricorso ed allegazione  di tutta la documentazione economica ora richiesta per il rito contenzioso. Ciò comporterà un risparmio ulteriore di tempo e risparmierà le parti dal dover comparire personalmente all’udienza in Tribunale.
Inoltre dal 1 marzo è possibile cumulare le domande di separazione e divorzio in un unico procedimento.
Infatti nei casi di separazione e divorzio  si potranno proporre le relative domande nello stesso procedimento e qualora le domande siano proposte con due autonomi procedimenti, il giudice ne dovrà disporre la riunione.
La domanda di divorzio sarà comunque procedibile decorso un anno oppure sei mesi (a seconda che la separazione sia stata contenziosa o consensuale) di ininterrotta non convivenza dal momento della comparizione delle parti alla prima udienza e dopo il passaggio in giudicato della sentenza -anche parziale (solo sullo status) - di separazione. Dunque i requisiti di legge per ottenere la pronuncia divorzile non cambieranno.
La sentenza dovrà contenere capi specifici in relazione alle diverse domande con specificazione temporale del giorno a partire dal quale ogni disposizione giudiziale avrà efficacia.
 
Altra novità riguarda l’ascolto dei minori di anni 12 o anche di età inferiore se capaci di discernimento, che verranno sentiti dal Giudice mediante l’ascolto –eventualmente assistito da un esperto- che verrà verbalizzato o videoregistrato.
La competenza territoriale nei procedimenti ove ci siano figli minori sarà quella del Tribunale nel cui circondario il minore risiede.
Il ricorso introduttivo dovrá avere una portata più ampia, poichè dovranno essere indicati anche tutti i mezzi di prova e dovrà essere allegato un piano genitoriale che illustri al Giudice il progetto educativo mediante indicazione di tutti gli impegni di vita del minore (scuola, attività extrascolastiche, vacanze, frequentazioni parentali ed amicali, impegni culturali, etc etc).
 
Al ricorso dovrà inoltre essere allegato anche ogni documento afferente le condizioni economiche delle parti (ultime 3 dichiarazioni dei redditi, estratti di conto corrente bancario e finanziario degli ultimi 3 anni, documenti attestanti la proprietà o altri diritti reali su beni immobili o mobili registrati, di quote sociali, etc).
Le istanze istruttorie contenenti i mezzi di prova ( prova testimoniale, richiesta di CTU, etc)- esattamente come avverrà per i procedimenti a cognizione ordinaria - verranno formulate nelle memorie che saranno depositate prima della prima udienza, con evidente risparmio di tempo.
Alla prima udienza il giudice relatore assumerà quindi non solo i provvedimenti provvisori (assegnazione casa coniugale, affido dei figli, assegno, etc) ma deciderà anche sulle istanze istruttorie.
Se la causa verrà ritenuta matura per la decisione, già alla prima udienza verranno precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in udienza successiva. Seguirà la sentenza.
 
Nei casi in cui una delle parti denunci di essere vittima di violenza domestica il giudice potrà abbreviare tutti i termini sino alla metà, non si tenterà la conciliazione, nè sarà rivolto alle parti l’invito alla mediazione familiare, si potranno tenere udienze differite oppure con modalità da remoto per non far incontrare le parti ed il giudice avrà un maggior margine di azione per l’acquisizione delle prove ritenute necessarie.
 
Tutte queste novità riguarderanno i procedimenti che saranno instaurati a partire dal 1° marzo 2023, mentre per quelli già instaurati continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.