L’assegno unico universale previsto dal Family Act è stato da questo scorporato è fatto oggetto di una legge delega ad hoc (46/2021).
L’assegno unico e universale - che è già in vigore dal primo marzo - sostituisce le precedenti prestazioni assistenziali ovvero: le detrazioni Irpef sui figli a carico, gli assegni al nucleo per figli minori, gli assegni per le famiglie numerose, il Bonus Bebè, il premio alla nascita e il fondo natalità per le garanzie sui prestiti, con un’unica prestazione calcolata sulla base dell’Isee.
Chi ne ha diritto?
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari di cittadini italiani residenti in Italia o stranieri con permesso di soggiorno residenti in Italia, in cui ricorrono le seguenti condizioni:
Requisiti.
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità.
Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE . Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
In caso di assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
Importo dell’assegno.
In particolare, è prevista:
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In caso di genitori separati?
Se l’affido è condiviso l’assegno spetta ad entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
Compatibilità dell'assegno con altre misure assistenziali.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.
Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.
L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .
Studio legale avv. Elisa Gaiani
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