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07 September 2023

Quando il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

Con pronuncia a Sezioni Unite n. 22434 del 24.09.2018 la Corte di Cassazione ha sciolto un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la natura giuridica del diritto alla pensione di reversibilità e la interpretazione della norma (L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3) che pone come presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità la titolarità dell'assegno divorzile di cui all'art. 5.

La Suprema corte ha chiarito che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (Legge Divorzio), nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, la titolarità dell'assegno, di cui all'art. 5 della stessa legge n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione (assegno una tantum).

Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell'avente diritto alla pensione, l'indice per riconoscere l'operatività in concreto di tale finalità è quello della attualità della contribuzione economica venuta a mancare; attualità che si presume per il coniuge superstite e che non può essere attestata che dalla titolarità dell'assegno, intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all'ex coniuge come contributo al suo mantenimento.

Del resto l'espressione titolarità nell'ambito giuridico presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è titolari; viceversa, un diritto che è già stato completamente soddisfatto non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile, perchè di esso si è esaurita la titolarità.