Il Tribunale di Milano, in persona del presidente dr. Bichi e della presidente della sezione famiglia, dr.sa Cattaneo, di concerto con la Corte d’Appello di Milano, l’ordine degli avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, al fine di contenere i conflitti in ambito familiare, ha pubblicato le linee guida riportanti quelle che sono le norme adottate dalla giurisprudenza milanese nei procedimenti di separazione e affini relative alle spese straordinarie da affrontare nell’interesse dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Viene preliminarmente sottolineato quanto statuito dall’art. 337 ter c.c. che prevede che in caso di affido condiviso della prole,(l’affidamento non deve essere confuso con il collocamento della prole) tutte le scelte afferenti l’istruzione (ad esempio la scelta del percorso scolastico o dell’istituto scolastico), l’educazione, la salute (ma anche quelle relative alla residenza abituale cosi come prevede la norma in commento) devono sempre essere concordate tra i genitori (e con il figlio se maggiorenne), tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
In secondo luogo viene specificato quali costi sono compresi nell’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario della prole deve versare mensilmente al genitore presso cui la prole è collocata, ovvero tutte le spese connesse al mantenimento ordinario dei figli, quali ad esempio la spesa alimentare, le utenze domestiche, l’eventuale canone di locazione, l’abbigliamento (compreso il cambio stagione), le spese di cancelleria scolastica, i medicinali da banco, e soprattutto viene specificato che i buoni mensa sono compresi nell’assegno di mantenimento, e ciò in quanto i buoni mensa sostanzialmente sostituiscono il costo del pasto che, in alternativa, il figlio consumerebbe a casa (la spesa dei buoni mensa costituisce spesso motivo di lite tra le parti, poiché spesso si pretende di inserirlo nell’ambito delle spese straordinarie). Tali spese pertanto non potranno essere richieste in pagamento, in quanto già considerate nell’ambito dell’assegno di mantenimento mensile.
Le spese straordinarie, invece, sono spese extra-assegno poiché, a differenza di quelle ordinarie, sono spese occasionali, oppure spese particolarmente onerose o di carattere voluttuario e dunque non possono rientrare nell’ambito delle spese quotidiane coperte dall’assegno di mantenimento.
Le spese straordinarie andranno perciò suddivise tra i genitori secondo quanto stabilito dal Tribunale o dalle parti in caso di accordo consensuale, (normalmente al 50%) e rimborsate al genitore che le abbia eventualmente anticipate.
Secondo il protocollo stabilito dal Tribunale di Milano si intendono per spese extra-assegno:
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